Decreto PNRR convertito in legge: novità sui requisiti per i prodotti in plastica riutilizzabili

Published On: 21 Aprile 2026

Entra in vigore oggi, 21 aprile 2026, la Legge 20 aprile 2026, n. 50 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione“.

La legge introduce alcune rilevanti novità anche in materia ambientale.

In particolare, l’art. 2, comma 21-quinquies, reca modifiche al comma 8 dell’art. 7-bis del D.Lgs. 152/2006 al fine di chiarire che la potestà normativa attribuita a Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), ricomprende anche il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), nonché di precisare i termini non derogabili da tale potestà. La norma interviene altresì sull’art. 8, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006 al fine di prorogare, fino al 31 dicembre 2028, la possibilità di svolgere in videoconferenza i compiti istruttori dei Commissari nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC.

L’art. 14 modifica invece l’art. 212, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 aggiungendo il seguente periodo:

«Possono iscriversi all’Albo, oltre agli enti e alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l’esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive connesse all’esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e classi previste per tali operazioni».

In sede di conversione è stato inoltre introdotto l’art. 14-bis, che disciplina i requisiti dei prodotti in plastica riutilizzabili destinati al contatto con alimenti. In particolare, piattiposatecannucce e agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali a condizione che rispondano alle seguenti caratteristiche tecniche:

a) piatti in plastica:

1) piatti con diametro inferiore a 19 cm e peso superiore a 45 grammi;

2) piatti con diametro tra 19 e 24 cm e peso superiore a 80 grammi;

3) piatti con diametro superiore a 24 cm e peso superiore a 110 grammi;

b) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette) in plastica che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro;

c) cannucce in plastica ad uso alimentare che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE)2017/745sui dispositivi medici;

d) agitatori per bevande in plastica che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro.

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 21 aprile 2027, nel rispetto della normativa vigente sui materiali a contatto con alimenti.

Restano confermate le ulteriori misure ambientali già previste dal decreto-legge.

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